VENETO: arriva la sanatoria per regolarizzare piccoli abusi e sottotetti

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Il 18 Dicembre 2019 sono state approvate le leggi regionali per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge n°10 del 28 gennaio 1977 (L.R.V. n°50 del 23 Dicembre 2019) e le nuove disposizione per il recupero dei sottotetto ai fini abitativi (L.R.V. n°51 del 23 Dicembre 2019).

Regolarizzare i piccoli abusi

Le disposizioni della presente legge si applicano alle opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme per la edificabilità dei suoli” che:

a)   comportino un aumento fino a un quinto del volume dell’edificio e comunque in misura non superiore a 90 metri cubi;
b)   comportino un aumento fino a un quinto della superficie dell’edificio e comunque in misura non superiore a 30 metri quadrati;
c)   comportino un diverso utilizzo dei vani, ferma restando la destinazione d’uso consentita per l’edificio;
d)   comportino modifiche non sostanziali della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, rispetto a quella indicata nel progetto approvato, purché non in violazione delle normative in tema di distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade;
e)   non rilevino in termini di superfici o volume e non siano modificative della struttura e dell’aspetto complessivo dell’edificio.

Le difformità edilizie possono essere regolarizzate mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e previo pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a)   70 euro al metro cubo per aumento di volumi di cui alla lettera a);
b)   210 euro al metro quadrato per aumento delle superfici di cui alla lettera b);
c)   500 euro a vano nel caso di cui alla lettera c);
d)   1.000 euro per le modifiche di cui alla lettera d);
e)   750 euro per le opere di cui alla lettera e).

Recupero dei sottotetti

Il recupero dei sottotetti è consentito purché risultino legittimamente realizzati alla data del 6 aprile 2019. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

a)   l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, di 2,20 metri per i Comuni montani L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri, ridotto a 1,40 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile;
b)   il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo;
c)   i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici;
d)   il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l’ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse.

FONTE:  https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=410576