Ampliamento Veneto 2050
Il piano casa nel Veneto
La normativa regionale “speciale” prevede interventi di ampliamento, e di riqualificazione in genere su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici comunali provinciali e regolamenti vigenti.
La disposizione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ampliamento e la riqualificazione di abitazioni e di immobili non residenziali.
È data infatti la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche, a seconda della destinazione, di aumentarne la volumetria o la superficie coperta.
Le finalità sono le seguenti:
- preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente;
- favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
- incentivare l’adeguamento sismico;
- incentivare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;
- incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica;
- favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti
Chi può usufruirne?
Chi possiede un fabbricato ante 31 ottobre 2013 o chi entro tale data ha solo presentato un progetto di nuova costruzione.
Quali autorizzazioni necessitano?
Nell’ottica di semplificare le procedure, è possibile intervenire con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Quando scade?
Il 31 dicembre 2018 è termine ultimo per la presentazione delle domande, fatte salve eventuali proroghe.
Quali sono le possibilità?
- Ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, che possono usufruire di un bonus volumetrico del 20% aumentabile di un ulteriore:
- 10% nel caso di installazione di tecnologie che prevedono l’uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kw, ancorchè già installati;
- 15% per gli edifici residenziali con intervento che ne porti la prestazione energetica in classe B, sia l’edificio esistente che l’ampliamento;
- 5% per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, con messa in sicurezza sismica dell’intero edificio (salvo che la messa in sicurezza non sia già obbligatoria per legge).
- Ampliamento della superficie degli immobili non residenziali, attuabile con le stesse modalità previste per i fabbricati a uso abitativo;
- Demolizione e ricostruzione, anche parziale, ma in zona territoriale omogenea propria, degli edifici residenziali per l’adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza con incrementi di volume o di superficie coperta:
- fino al 70% con prestazione energetica dell’edificio in classe A;
- fino al 80% con tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4.
- Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, per i quali valgono le stesse percentuali di ampliamento ammesse sul residenziale.
- interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto;
- interventi per demolizione e ricostruzione in zona propria con possibilità di ampliamento fino al 50% del volume o della superficie, di edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica;
- Riqualificazione delle strutture turistiche, nelle quali sono consentiti ampliamenti fino al 20% a favore delle attrezzature all’aperto (anche ricadenti in area demaniale);
- possibilità di modifica della destinazione d’uso purchè la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona.
Quando non si può applicare?
- per gli edifici nei centri storici, salvo per gli edifici senza grado di protezione, ovvero con grado di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica anche se soggetti a P.U.A.;
- per gli edifici con vincolo monumentale;
- per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela dettati dai strumenti urbanistici e territoriali che non consentono l’applicazione del Piano Casa;
- per gli edifici di cui alle fattispecie di cui all’articolo 33 della L. 47/85 e le fasce di protezione e di rispetto stradale;
- per gli edifici abusivi, anche parzialmente;
- per gli edifici a destinazione commerciale volti ad eludere o derogare le norme regionali in materia di commercio;
- per gli edifici situati in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica
Oneri ed incentivi
- Il contributo di costruzione è ridotto del 60% per edifici o unità destinate a prima casa d’abitazione del proprietario o dell’avente titolo;
- per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre (residenti nella stessa dimora del nucleo familiare), il contributo non è dovuto.
- con utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, il contributo di costruzione:
- non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
- possibilità di riduzione da parte del comune del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso.
Le riduzioni di cui sopra si intendono riferite:
- nel caso previsto dagli articoli 2, 3 bis e 3 ter al volume o superficie ampliati;
- nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell’incremento
Le agevolazioni di cui sopra sono soggette all’obbligo di stabilire e a mantenere la residenza per un periodo non inferiore a quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.